La deducibilità delle erogazioni liberali alle Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Qualche informazione in più sulle APS (legge 7 dicembre 2000 n. 383)

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l’oggetto sociale, l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso, neppure in forme indirette. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita. In caso di particolari necessità le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.