La deducibilità delle erogazioni liberali alle Associazioni
di Promozione Sociale (APS)
- A partire dal 17 marzo 2005, data di entrata in vigore del decreto legge
sulla competitività, sia le persone fisiche sia gli enti soggetti
all’IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali,
possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro
o in natura operate a favore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)
iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale
e circoli affiliati.La deduzione prevista è pari al 10% del reddito
dichiarato e, comunque, non può essere superiore a 70.000 euro (più
specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al
minore dei due limiti). Per fruire dell’agevolazione è necessario
che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate tramite banca, ufficio
postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali in natura, è invece previsto
che siano considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di
beni della stesse specie o similari). Inoltre, il donatore, in aggiunta alla
documentazione attestante detto valore normale (che può essere costituita
da listini, tariffari, perizie, eccetera) deve farsi consegnare dal beneficiario
dell’erogazione una ricevuta in cui siano indicati dettagliatamente
i beni erogati e i relativi valori.
- In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone
fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni
di promozione sociale possono fruire della detrazione dall’Irpef nella
misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. È
necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o
bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
- Le imprese (imprenditori individuali, società di persone,
società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece,
a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette
possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37
euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Qualche informazione in più sulle APS (legge 7 dicembre
2000 n. 383)
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute
e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni,
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore
degli associati o di terzi senza finalità di lucro. Le associazioni di
promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere
indicati tutti gli elementi previsti dalla legge come la denominazione, l’oggetto
sociale, l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono essere divisi fra gli associati in nessun caso,
neppure in forme indirette. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni
di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate
dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita. In caso di particolari
necessità le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali,
le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria
e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati.