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La
scuola familiare
“…Quanto più la vita umana
si separa da una vita vicina alla natura,
la scolarizzazione diventa necessaria.
In natura la pubblica istruzione non ha senso.”
da “La rivoluzione del filo di paglia”
di M. Fukuoka
La Scuola Familiare è la possibilità
da parte dei genitori, di impartire direttamente l'istruzione ai
propri figli o di avvalersi di figure professionali da loro scelte.
Non è molto diffusa in Italia, dove non vi è praticamente
alcuna informazione al riguardo, mentre si tratta di una realtà
molto praticata e conosciuta nei paesi anglosassoni (Gran Bretagna,
Stati Uniti, Australia…). Basta digitare la parola “homeschooling
su un qualsiasi motore di ricerca per avere accesso a moltissimo
materiale al riguardo: libri, blog, esperienze, materiale didattico,
ecc….
Contrariamente a quello che si crede, in Italia ad essere obbligatorio
è il grado d’istruzione minimo da raggiungere e non
la frequenza scolastica.
La Costituzione italiana recita appunto così:
Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi
d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti. (…).
Art. 33 – (…) Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà
e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(…)
Art. 34 – (…) L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
E’ quindi chiaro che è il genitore ad avere la responsabilità
di occuparsi dell’istruzione del figlio (anche tramite scuole
private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possa
occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in sua
vece.
Numerosi sono, infatti, anche i decreti legislativi e le circolari
ministeriali che si occupano nello specifico di disciplinare la
scuola familiare (chiamata paterna):
Decreto Legislativo 297/94
(...)
Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al
rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente,
secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono
dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne
comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Questo d.l. come pure il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile
2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005,
chiariscono e ripetono che i genitori che si avvalgono della facoltà
loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere
i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli,
non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono
confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata
a consentire alla competente autorità di disporre verifiche
per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente.
I genitori che desiderano intraprendere la strada della scuola
familiare, devono in sostanza darne comunicazione alla direzione
didattica di competenza ogni anno per l’anno successivo, e
tale domanda va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuta
di ritorno, entro il mese di gennaio precedente l’inizio effettivo
della scuola.
Alla prima domanda dovrebbe essere allegata (se ne viene fatto richiesta)
anche l’autocertificazione attestante le capacità tecniche
e le possibilità economiche dei genitori.
E’ sempre consigliato andare prima anche di persona a conoscere
il dirigente scolastico in modo da poter instaurare un rapporto
di fiducia e stima reciproca. E’ un diritto praticare la scuola
familiare, ma è altrettanto vero che la scuola pubblica può
fare dei controlli se ha forti dubbi sull'assolvimento dell'obbligo,
o se la famiglia sfugge ad ogni contatto.
La nuova Circolare Ministeriale n. 32 del 14/3/2008 (vedi
sotto) sembra regolamentare poi in modo più chiaro la controversa
questione delle verifiche annuali, invitando le amministrazioni
scolastiche a far esaminare annualmente i bambini che frequentano
la scuola familiare, ma non quelli iscritti ad una scuola paritaria
o non paritaria come ad es. le scuole private o le scuole Waldorf.
Per queste ultime , infatti, vige la prova di esame solo in caso
di ri-ammissione ad una scuola pubblica o alla fine del ciclo scolastico,
così come era prima previsto anche per gli alunni che frequentavano
la scuola familiare.
La Circolare in questione non essendo norma di legge, in teoria
non obbliga il genitore a richiedere l’esame per il proprio
figlio, ma obbliga invece l’amministrazione scolastica ad
osservare tale normativa. Dovrebbe pertanto essere cura della scuola
comunicare ai genitori che svolgono istruzione familiare il nuovo
obbligo da assolvere e le modalità (richiesta da inoltrare
entro il …, come e dove svolgere l’esame ecc...).
Si tratta in ogni caso di una questione ancora molto controversa,
in continua evoluzione e applicata diversamente in base ai diversi
dirigenti scolastici. Il consiglio è comunque quello di allegare,
al momento dell’iscrizione del bambino alla scuola famigliare
per l’anno successivo, anche i programmi svolti durante l’anno
in corso. E’ utile farlo anche se si utilizzano metodi o programmi
personalizzati per poter dimostrare che l’istruzione dei figli
viene seguita da casa anche se con modalità differenti rispetto
alla scuola pubblica.
Ecco la circolare in questione.
Circolare Ministeriale 32 del 14 marzo 2008
Oggetto: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo
ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008
(…)
3.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria
Gli alunni che assolvono all'obbligo attraverso l'istruzione
familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente
dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi
- o presso scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere
gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria
del territorio.
Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione
istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti,
nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono
essere formate più commissioni in una medesima scuola statale
o paritaria.
Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte
in carta semplice e corredate dal programma dell'attività
svolta, devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole
statali o paritarie entro il 30 aprile.
Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle
classi 2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria
di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano
entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo,
l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano
ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell'art.
1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni
anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella
corrispondente all'anno di corso per la quale sono stati istruiti,
nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro,
gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno
l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel
caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché
al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria
di I grado.
Altri gruppi o e reti che che si occupano di scuola familiare in
Italia:
- http://it.groups.yahoo.com/group/scuolafamiliare/
- Rete Scuola Familiare: Francesco D’Ingiullo, C.da Casetta
dei Buoi- 66050 Palmoli (Chieti),
email: figliodelnibbio@libero.it, tel 3298064297
- Progetto di SCUOLA FAMIGLIARE ( per il momento-2009- con 5 bimbi
in età PRIMA ELEMENTARE cioè 5/6 anni) a Farneto Bologna-S.Lazzaro
(per info: Monica - info@cropcirco.com)
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